Prima dell'immissione sul mercato, la persona responsabile deve garantire che ogni prodotto cosmetico sia conforme al Regolamento (CE) n. 1223/09 in merito all’assenza di rischi per la salute del consumatore e che gli effetti dichiarati siano adeguatamente supportati da evidenze scientifiche.
Il fascicolo informativo del cosmetico dimostra l'assenza di rischi e contiene le evidenze scientifiche essenziali per garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto nelle condizioni d'uso previste.
La Relazione sulla Sicurezza deve includere i dati necessari per consentire al valutatore della sicurezza di identificare e quantificare i rischi che un prodotto cosmetico potrebbe presentare per la salute umana. I rischi possono riguardare la qualità degli ingredienti (impurità chimico-fisiche e microbiologiche), il processo di fabbricazione utilizzato, la stabilità del prodotto, le condizioni d’uso previste e il profilo tossicologico degli ingredienti in relazione alle quantità impiegate e all’esposizione del consumatore.
Uno degli obiettivi dell'incontro è affrontare gli aspetti critici nella redazione della Relazione sulla sicurezza del fascicolo informativo del cosmetico, riguardo ai dati e alle informazioni pertinenti per la valutazione del rischio, soprattutto per quanto riguarda gli ingredienti di origine vegetale.
Un altro capitolo sarà dedicato alle informazioni necessarie per dimostrare gli effetti dichiarati e come riportarle in etichetta e nella pubblicità dei cosmetici, al fine di evitare contenziosi con le autorità competenti.